Reddito Cittadinanza - CAFFTORRESPACCATA

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REDDITO CITTADINANZA:

REDDITO DI CITTADINANZA:
Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
REQUISITI ECONOMICI:
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
  • un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità).
  • un valore del reddito familiare  inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in  affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

ALTRI REQUISITI:
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di  cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni  antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’assegno non verrà invece erogato ai nuclei familiari che hanno fra i loro componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

COME SI CALCOLA:

Il beneficio economico si compone di due parti:

  • una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
  • l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione  fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie  proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un  mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del  mutuo, non può superare 1.800 euro.

L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza. Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.


COME SI RICHIEDE:
La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito Istituzionale, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali  (gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso si consiglia di scaricare e compilare (un modello per ciascun componente) oltre alla Domanda di Reddito di  cittadinanza / Pensione di cittadinanza:

Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di cittadinanza sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.  L’INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti  sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelle  delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce  il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane. Oltre all’acquisto di beni e servizi di base, essa consente di effettuare prelievi  di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i  nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base  al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.

È  vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Ai beneficiari della Carta sono estese le agevolazioni relative alle  tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la  fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.
Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità  successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non  spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità. Le modalità di monitoraggio e verifica della  fruizione del beneficio e delle eventuali decurtazioni saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

PERDITA DEL DIRITTO:
Vi sono determinate circostanze in cui il Reddito di cittadinanza può essere perso o ridotto.
Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:

  • non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale;
  • non  partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di  carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di  politica attiva o di attivazione;
  • non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
  • non  accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di  rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
  • non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del  Reddito di cittadinanza maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i  casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e  la restituzione di quanto indebitamente percepito. Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da  una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno  nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.



PATTO PER IL LAVORO:

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune “ condizionalità “ che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento  all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere  attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e  all’inclusione sociale. Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i  componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
Sono esclusi invece i  beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del Reddito  di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità (fatti salvi gli obblighi legati al collocamento mirato). Possono essere esonerati anche i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti.
Entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il beneficiario è convocato:

  • dai Centri per l’Impiego  per stipulare il Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i  componenti soggetti alle “ condizionalità “ sia in possesso di almeno  uno tra questi requisiti:
    • assenza di occupazione da non più di due anni;
    • età inferiore a 26 anni;
    • essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
    • aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i CPI ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).
La congruità dell’offerta di lavoro viene definita sulla base di tre principi (art. 25 del decreto legislativo 150/2015):

  1. coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
  2. distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  3. durata dello stato di disoccupazione.

Con riferimento alla durata di fruizione del Reddito di cittadinanza ed al numero di offerte rifiutate, il principio di cui al punto 2 come descritto dal DM n. 42 del 10 aprile 2018 viene integrato come segue:

  • nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; entro 250 chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta; ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
  • decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
  • In caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta.

Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 250 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio. Fino al 31 dicembre 2021, chi ha stipulato il Patto per il lavoro con il Centro per l’Impiego o ha ottenuto le credenziali di accesso per la piattaforma tecnologica, ottiene l’assegno di ricollocazione da spendere presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati, potendo così ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.

PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE:

Nel caso in cui il bisogno sia complesso, i servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà procedono ad una valutazione multidimensionale del nucleo familiare al fine di avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l’impiego, altri enti territoriali competenti. La valutazione multidimensionale è composta da un’analisi preliminare e da un quadro di analisi approfondito che mettono in luce bisogni e punti di forza della famiglia al fine di condividere con la famiglia gli interventi e gli impegni necessari a garantire il percorso di fuoriuscita dalla povertà che verranno sottoscritti con il Patto per l’inclusione sociale.


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