Pensione Cittadinanza - CAFFTORRESPACCATA

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PENSIONE CITTADINANZA:

PENSIONE DI CITTADINANZA:
CHE COSA E':

La pensione di cittadinanza, in base a quanto illustrato nel decreto in materia, consiste in una prestazione economica mensile, esentasse, accreditata a favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da persone che hanno compiuto l’età pensionabile (dal 2019, pari a 67 anni), quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.
In caso di nuclei già beneficiari del reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente del nucleo più giovane. È considerato al di sotto della soglia di povertà ai fini della pensione di cittadinanza chi possiede un reddito inferiore ai 780 euro mensili, in caso di nucleo familiare con un solo componente, con affitto o mutuo a carico: questa è la soglia di povertà definita da Eurostat nel 2014. Per i nuclei con più componenti, il reddito è maggiorato. In parole semplici, la pensione di cittadinanza consiste in una sorta d’integrazione al minimo della pensione, non più pari a 507,42 euro mensili (513 euro dal 2019), più eventuali maggiorazioni, ma sino a 780 euro mensili. Un’integrazione al minimo universale, però, che spetterà non soltanto  per le prestazioni di previdenza (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di reversibilità…), ma anche per le prestazioni di assistenza (pensione d’invalidità civile, assegno sociale…).

A differenza dell’integrazione al minimo, però, per il diritto alla pensione di cittadinanza si deve far riferimento all’indicatore Isee, in pratica all’indice che “misura la ricchezza” delle famiglie, ed a numerosi requisiti patrimoniali, oltreché reddituali.

A QUANTO AMMONTA:
Il reddito e la pensione di cittadinanza ammontano sino a un massimo di 780 euro per ogni persona adulta e disoccupata senza alcun reddito; per chi ha un reddito sotto soglia, il reddito di cittadinanza integra gli importi percepiti sino ad arrivare a 780 euro al mese. Nello specifico, l’importo del reddito di cittadinanza è determinato da due quote:

  • la prima quota, a integrazione del reddito familiare, ammonta a una soglia massima pari a 6mila euro annui, 500 euro al mese (630 euro al mese, 7.560 euro annui nel caso di pensione di cittadinanza) per il singolo componente; in presenza di più componenti si può arrivare a massimo 12.600 euro, cioè a 1.050 euro al mese, per il reddito di cittadinanza, ed a 1.323 euro al mese, 15.876 euro annui per la pensione di cittadinanza; in base a un recente emendamento, per le famiglie con disabili gravi o non autosufficienti, è previsto un incremento dell’importo massimo della quota base di reddito di cittadinanza erogabile (in presenza di almeno quattro componenti del nucleo familiare) da 1.050 euro a 1.100 euro mensili;
  • la seconda quota, a integrazione del reddito familiare, è riconosciuta ai nuclei che pagano l’affitto dell’abitazione, ed è pari al canone annuo previsto dal contratto di affitto, sino a un massimo di  3.360 euro, ossia di 280 euro al mese (150 euro al mese, 1.800 euro annui nel caso di pensione di cittadinanza);
  • la seconda quota è pari alla rata del mutuo, fino a un massimo di 150 euro al mese, 1.800 euro annui, nel caso di nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato stipulato un contratto di mutuo da un componente della famiglia.

In ogni caso il beneficio economico:

  • non può superare la soglia di 9.360 euro annui (780 euro al mese) nel caso di nucleo familiare con un solo componente,
  • ridotta del valore del reddito familiare; la misura massima in caso di  più componenti può arrivare a 19.656 euro all’anno (1.638 euro al mese,  anche se nel concreto non si superano i 1.473 euro mensili, pari a 630  euro, maggiorati della scala di equivalenza massima 2,1, più i 150 euro  per chi paga affitto o mutuo);
  • non può essere inferiore a 480 euro annui (40 euro al mese).

La pensione di cittadinanza del nucleo, così come il reddito di cittadinanza, aumenta dello 0,4 per ogni componente maggiorenne della famiglia, e dello 0,2 per ogni componente sotto i 18 anni, sino a un massimo di 2,1. NOTA: Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono esentasse e non pignorabili.

CHI NE HA DIRITTO?
Possono chiedere il reddito o la pensione di cittadinanza i cittadini maggiorenni che soddisfano una delle seguenti condizioni:
  • si trovano in stato di disoccupazione o risultano inoccupati (cioè hanno perso il posto o non hanno mai lavorato); coloro che hanno presentato le dimissioni  sono esclusi dal reddito per un anno; nel nucleo familiare non sono  considerati coloro che sono interessati da misure di reclusione o sono  ricoverati in strutture di lunga degenza a carico totale dello Stato; in base a un nuovo emendamento, il diritto al sussidio è sospeso per chi ha subito una misura cautelare personale, anche adottata all’esito di  convalida dell’arresto o del fermo, o una condanna, anche con sentenza non definitiva
  • sono in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, o sono familiari di un titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • sono residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
  • percepiscono un reddito di lavoro inferiore alla soglia di povertà, cioè sotto i 780 euro mensili;
  • percepiscono una pensione inferiore alla soglia di povertà, pari, come abbiamo detto, a 780 euro mensili;
  • possiedono un Isee del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro;
  • possiedono un valore del reddito familiare inferiore a 6 mila euro, per il singolo componente, o a 7.560 euro, in caso di pensione di cittadinanza; l’importo è elevato sino a 9.360 euro per chi paga l’affitto ed è da adeguare col parametro della scala di equivalenza;
  • possiedono un valore immobiliare del nucleo, oltre all’abitazione  principale, non superiore a 30mila euro, comprese le abitazioni all’estero;
  • possiedono un patrimonio mobiliare familiare (conti, carte prepagate, titoli, libretti, partecipazioni…) non superiore a 6mila  euro; la soglia è incrementata di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro, incrementati di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, presente nel nucleo;
  • nessun componente del nucleo deve possedere autoveicoli  immatricolati da meno di 6 mesi, o con cilindrata superiore a 1.600 cc e  motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, o immatricolati nei 2  anni precedenti, navi o imbarcazioni da diporto.

Risulta dunque indispensabile presentare la dichiarazione Isee per beneficiare del reddito o della pensione di cittadinanza.

COME SI RICHIEDE:

La pensione di cittadinanza ed il reddito di cittadinanza possono essere richiesti attraverso il nuovo sito del reddito di cittadinanza (per accedere, è necessario possedere l’identità digitale Spid), attraverso le Poste, oppure rivolgendosi a un Caf convenzionato. Il modulo da compilare, che può essere reperito anche presso il sito web dell’Inps, è SR 180. Sarà anche possibile presentare la richiesta del reddito e della pensione di cittadinanza, in futuro, assieme alla dichiarazione Isee.


PATTO PER IL LAVORO:

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune “ condizionalità “ che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento  all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere  attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e  all’inclusione sociale. Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i  componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
Sono esclusi invece i  beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del Reddito  di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità (fatti salvi gli obblighi legati al collocamento mirato). Possono essere esonerati anche i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti.
Entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il beneficiario è convocato:

  • dai Centri per l’Impiego  per stipulare il Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i  componenti soggetti alle “ condizionalità “ sia in possesso di almeno  uno tra questi requisiti:
    • assenza di occupazione da non più di due anni;
    • età inferiore a 26 anni;
    • essere beneficiario della NASpI  ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione  involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
    • aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i CPI ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).
La congruità dell’offerta di lavoro viene definita sulla base di tre principi (art. 25 del decreto legislativo 150/2015):

  1. coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
  2. distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  3. durata dello stato di disoccupazione.

Con  riferimento alla durata di fruizione del Reddito di cittadinanza ed al  numero di offerte rifiutate, il principio di cui al punto 2 come  descritto dal DM n. 42 del 10 aprile 2018 viene integrato come segue:

  • nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio  è congrua un’offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza  del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; entro 250 chilometri  di distanza se si tratta di seconda offerta; ovunque collocata nel  territorio italiano se si tratta di terza offerta;
  • decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
  • In caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta.

Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 250 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio. Fino al 31 dicembre 2021,  chi ha stipulato il Patto per il lavoro con il Centro per l’Impiego o  ha ottenuto le credenziali di accesso per la piattaforma tecnologica,  ottiene l’assegno di ricollocazione da spendere presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati,  potendo così ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca  del lavoro.

PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE:

Nel caso in cui il bisogno sia complesso, i servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà procedono ad una valutazione multidimensionale  del nucleo familiare al fine di avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l’impiego, altri enti territoriali competenti. La valutazione multidimensionale è composta da un’analisi preliminare e da un quadro di analisi approfondito che mettono in luce bisogni e punti di forza della famiglia al fine di condividere con la famiglia gli interventi e gli impegni necessari a garantire il percorso di fuoriuscita dalla povertà che verranno sottoscritti con il Patto per l’inclusione sociale.


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